Art. 8.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

      «Nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a un programma di riabilitazione e alla periodica verifica della sua effettività».

      2. La Consulta nazionale dei centri antiviolenza, di cui all'articolo 5, comma 4, della presente legge, definisce le linee nazionali per i programmi di riabilitazione previsti dal secondo comma dell'articolo 165 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo.